Nel luglio scorso una collega, docente di scuola dell’infanzia, precaria inserita in GPS, si è vista impossibilitata a compilare l’istanza per le 150 preferenze in quanto aveva già compiuto 67 anni. La collega si è rivolta, dunque, alla struttura territoriale UIL Scuola RUA Lecce che, dopo aver diffidato l’Amministrazione e aver proposto anche un tentativo di conciliazione, risultato vano, si è vista costretta ad adire le vie legali.

Con il patrocinio dell’avv. Francesco Cinque del foro di Lecce, è stato presentato ricorso d’urgenza per il reintegro immediato nelle GPS: la collega, infatti, non può andare in pensione, in quanto le mancano due anni di lavoro per raggiungere il minimo contributivo previsto dalla legge (raggiungibile anche computando i contributi maturati presso altri datori di lavoro estranei al mondo della scuola).

Il Giudice del Lavoro, dando pienamente ragione a UIL Scuola RUA, sostiene che “la previsione dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022, nella parte in cui indica, tra i vari requisiti necessari per l’ammissione alle graduatorie provinciali e di istituto valevoli per le supplenze, quello della <età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2022>, va necessariamente coordinata con la disciplina legislativa che viene in rilievo, nel senso che essa non può in alcun modo pregiudicare il diritto dei docenti non di ruolo ad esservi inseriti, laddove non abbiano raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione e possano raggiungerlo entro il compimento del settantunesimo anno d’età”

Per questo motivo, lo stesso Giudice  “accoglie la domanda cautelare proposta nei confronti di Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Puglia, AT per la provincia di Lecce e per l’effetto dichiara il diritto della predetta ad essere validamente inserita, ad ogni effetto, nelle graduatorie per le supplenze (GPS) di I fascia e nelle graduatorie incrociate di sostegno per la Provincia di Lecce sino al compimento del limite di 71 anni, ordinando alle amministrazioni convenute di adottare i provvedimenti conseguenziali”, condannando l’amministrazione scolastica convenuta anche al pagamento delle spese di lite.

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