Una volta scaduto il contratto a termine (supplenza breve, al 30/6 o al 31/8) il docente o ATA precario può (salvo casi particolari, che vedremo in seguito) presentare la cosiddetta domanda di “disoccupazione“, ora chiamata NASPI.

Se la domanda viene presentata entro i primi 8 giorni di disoccupazione, la NASPI spetta a decorrere dall’ottavo giorno; se la domanda viene presentata successivamente, spetta a decorrere dal giorno successivo alla presentazione.

I nostri patronati sono a disposizione per la presentazione della domanda di NASPI.

Questi i documenti necessari:

  • ultimo contratto;
  • ultime 3 buste paga;
  • documento di identità;
  • codice iban.

Inoltre, è necessario riferire all’operatore se si è in possesso di partita IVA, oppure se si è iscritti alla Gestione Separata o a casse professionali, se si è già titolari di pensioni INPS.

Ci sono casi che fanno slittare la decorrenza della NASPI, in particolare:

  • la malattia;
  • l’infortunio;
  • la maternità;
  • il licenziamento per giusta causa (in questo caso la NASPI decorre dal 38esimo giorno dopo la cessazione del lavoro);
  • il mancato preavviso retribuito (in tal caso la Naspi decorre dal termine del periodo di preavviso retribuito).

Rivolgiti a noi per una consulenza, nel caso ti trovassi in una di queste situazioni.

Chi presenta la domanda di NASPI è tenuto, entro 15 giorni, a presentarsi al Centro per l’Impiego per sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato. Sebbene negli ultimi anni molti Centri per l’Impiego abbiano stabilito la non necessità immediata della sottoscrizione di tale Patto per docenti e ATA precari, è opportuno chiedere conferma di tale prassi (entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di NASPI) al proprio Centro per l’Impiego di riferimento.