Docenti e ATA  hanno diritto a 32 giorni di ferie per anno scolastico, con anzianità di servizio (anche come supplenti) superiore a 3 anni; 30 giorni di ferie per anno scolastico, con anzianità di servizio sino a 3 anni.
Sono attribuiti 4 ulteriori giorni di riposo in sostituzione delle festività soppresse. Il giorno del patrono nella località sede di servizio è considerato giorno festivo.

Il personale precario ha diritto a un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionale al servizio prestato.

La proporzione che permette di calcolare il numero di giorni di ferie per i lavoratori al primo o al secondo anno di servizio è:

giorni di servizio : 30 = x : 365

La proporzione che permette di calcolare il numero di giorni di ferie per i lavoratori dal terzo anno di servizio è:

giorni di servizio : 32 = x : 365

Chi presta servizio su part-time ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionale al numero di giorni lavorativi settimanali.
Il personale che presta servizio su 5 giorni settimanali considererà il giorno libero come giorno lavorativo ai fini delle ferie (in sostanza: ha diritto a un numero di giorni di ferie identico a chi presta servizio su 6 giorni).

Durante lo svolgimento delle lezioni i docenti possono fruire di 6 giorni di ferie (senza oneri per la scuola).
I docenti a tempo indeterminato e con contratto al 31/8 fruiscono, di norma, delle ferie a luglio e agosto.
I docenti con supplenza breve o al 30/6 fruiscono delle ferie durante la sospensione delle lezioni. Al termine del contratto, docenti o ATA con supplenza breve o i docenti al 30/6 potranno richiedere la monetizzazione dei giorni di ferie non goduti, limitatamente alla differenza fra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito fruire delle ferie.

Troppo spesso accade che gli istituti scolastici non concedano giorni di ferie o non monetizzino i giorni di ferie residui per errata interpretazione della normativa. Contattaci per valutare insieme le azioni da intraprendere.

Scheda UIL Scuola RUA