Docenti e ATA di ruolo nei prossimi giorni potranno presentare domanda di mobilità (trasferimento e/o passaggio di cattedra/di ruolo).

Le trattative per il rinnovo contrattuale non hanno portato agli esiti sperati, e pertanto il Ministero ha deciso di emanare l’ordinanza mobilità pur senza firma delle rappresentative sindacali.

Queste le date:

– per i docenti, dal 6 al 21 marzo

– per gli ATA, dal 17 marzo al 3 aprile

– per il personale educativo, dal 9 al 29 marzo.

Chi potrà presentare domanda? Chi invece non lo potrà fare?

ATA e personale educativo sono liberi di presentare domanda di mobilità.

Non potranno presentare domanda di mobilità, invece, i docenti:

– che, negli ultimi 3 anni, abbiano ottenuto mobilità volontaria su scelta puntuale di scuola (sono vincolati per 3 anni nella scuola ottenuta);

– che, negli ultimi 3 anni, abbiano ottenuto mobilità volontaria all’interno dello stesso comune di titolarità (sono vincolati per 3 anni nella scuola ottenuta);

– che l’anno scorso abbiano ottenuto mobilità interprovinciale (sono vincolati per 3 anni nella scuola ottenuta).

Fanno eccezione, per i casi citati, le situazioni di soprannumero/esubero, o ai docenti beneficiari di precedenza, se la scuola ottenuta è situata in comune diverso da quello in cui si applica la precedenza.

Tutti gli altri docenti a tempo indeterminato, pertanto, potranno presentare domanda di mobilità, con le seguenti precisazioni:

– i docenti assunti da GPS nel 2021/22 da procedura straordinaria, inizialmente a tempo determinato (contratto successivamente trasformato a tempo indeterminato, con retrodatazione), non sono soggetti a vincolo;

– i neoimmessi in ruolo 2022/23 partecipano alla mobilità con riserva, in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto. In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda sarà rigettata. Fanno eccezione (quindi, potranno presentare domanda a pieno titolo) le situazioni di soprannumero/esubero o i docenti con grave disabilità o che assistono familiare con grave disabilità (L.104 art. 33 co. 5 e 6),  per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso o per l’inserimento nelle graduatorie;

–  i docenti assunti da GPS nel 2022/23 da procedura straordinaria non possono presentare domanda di mobilità, risultando ancora a tempo determinato.

Non sono disponibili, ai fini delle operazioni di mobilità, i posti occupati da docenti assunti da GPS o da concorso straordinario bis nel 2022/23.

Sedi disponibili per le operazioni di mobilità – aliquote

– I trasferimenti nella provincia di titolarità  da posto comune a posto comune e/o posto sostegno verranno realizzati secondo l’aliquota del 100%;

– I trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza, anche per scuole dello stesso comune, verranno realizzati secondo l’aliquota del 75% dei posti disponibili;

– i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale verranno realizzati secondo l’aliquota del 25% dei posti disponibili (mobilità interprovinciale) e 25% dei posti disponibili (mobilità professionale). Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale l’aliquota dei posti destinati non venga esaurita, i posti residui sono destinati alla mobilità professionale (fatta salva la salvaguardia del personale in esubero nella provincia). Qualora all’esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente, residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

Il posto dispari viene assegnato, per l’a.s. 2023/24, alla mobilità.

UIL Scuola Lecce è a disposizione per aiutare i propri iscritti a compilare la domanda di mobilità. Contattaci!